Statuto dell’Associazione

STATUTO DELLA

“O.S.P.G. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

TITOLO I

Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., è costituita, con sede in MILANO in VIA VALSESIA n. 96, un’associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione di “O.S.P.G. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” per brevità “OSPG ASD”.

La data di fondazione dell’Associazione risale all’anno 2002.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell’ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.

TITOLO II

Scopo – Oggetto

Articolo 2

L’Associazione è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport. L’Associazione fa riferimento alla realtà educativa della Parrocchia di San Pier Giuliano Eymard, aderirà al CSI (Centro Sportivo Italiano) e farà riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi e il CSI in data 23/04/2001.

L’Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L’associazione é apolitica e non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4

L’associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:

  1. esercitare in via stabile e principale l’organizzazione e gestione delle seguenti attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline di CALCIO A 7, CALCIO A 11, PALLAVOLO, PALLACANESTRO e TENNIS TAVOLO e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione    e l’assistenza alle suddette attività;
  2. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all’esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a).

L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a) – ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati – purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto.

L’attività dell’Associazione dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell’ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

L’Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI, con la Parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

TITOLO III

Associati

Articolo 5

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7

La qualifica di associato dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. Gli associati sono tenuti:
    • all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
    • all’osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l’Associazione annualmente si affilia;
    • al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l’associato intenda volontariamente partecipare.

Articolo 8

L’ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

In caso di criticità di natura economica o di condizioni particolari evidenziate dall’associato, il Consiglio Direttivo potrà stabilire gratuità o riduzione della quota e/o dei corrispettivi.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

Articolo 9

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 10

Le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall’inizio dell’esercizio sociale;
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Articolo 11

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono – ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9 – essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e devono essere motivate.

Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche – Patrimonio

Articolo 12

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote associative annuali;
  2. corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a associati e tesserati;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
  6. proventi dalle eventuali attività diverse, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. altre entrate compatibili a norma di Legge.

Il patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria dell’Associazione o all’incremento del patrimonio associativo.

Esercizio Sociale

Articolo 13

L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° Luglio al 30 Giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

TITOLO VI

Organi dell’Associazione

Articolo 14

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;

Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblea

Articolo 15

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa e non soggetto a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

Ciascun associato potrà rappresentare, tramite delega, fino a un massimo di 3 altri associati.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La relativa convocazione deve effettuarsi – almeno dieci giorni prima della adunanza – mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l’assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  2. che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 16

L’assemblea ordinaria:

  1. approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
  2. procede alla elezione dei membri del Consiglio;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. approva gli eventuali regolamenti associativi.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico finanziario.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

Articolo 17

Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Articolo 18

L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l’assemblea  straordinaria  è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea  straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti sia per le delibere di modifica dello Statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell’Associazione.

Articolo 19

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. Alla nomina del segretario dell’organo provvede il Presidente dell’assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

Allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell’Associazione e al miglior inserimento dell’esperienza sportiva nelle attività pastorali partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, solo con voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro tempore della Parrocchia di San Pier Giuliano Eymard o del Vicario parrocchiale o direttore dell’oratorio a ciò delegato.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite al medesimo membro del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell’identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
  3. predisporre i regolamenti interni;
  4. definire il calendario annuale delle attività sportive e associative, sentito il parroco della parrocchia di San Pier Giuliano Eymard, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali.
  5. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  6. deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
  9. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
  10. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società’ o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021).

Articolo 21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, lo stesso può provvedere alla relativa sostituzione nominando i primi tra i candidati non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, L’Assemblea ordinaria può, altresì,  eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio,  altrettanti associati, che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro 10 giorni, l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.

Il Presidente

Articolo 22

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Segretario e Il Tesoriere

Articolo 23

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite al medesimo membro del Consiglio Direttivo.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 24

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

TITOLO VII

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Articolo 25

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell’art. 7 c.1 del D.lgs. 36 del 2021.

Norma finale

Articolo 26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii.

Il Presidente                                                                              Il Segretario

Statuto approvato in data 30/11/2023 e registrato in data 06/12/2023 presso l’AdE.