Statuto dell’Associazione

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “O.S.P.G.”

Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1
È costituita l’Associazione sportiva dilettantistica denominata O.S.P.G. (Oratorio San Pier Giuliano).
L’Associazione ha sede in Milano, via Valsesia, 96 ed ha durata illimitata.
I colori sociali dell’Associazione sono: Rosso-Grigio.

Art. 2
L’Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport.
L’Associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia di San Pier Giuliano Eymard e aderirà al CSI e farà riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi e il CSI.
L’Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate.
L’attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia e nel progetto educativo dell’oratorio, nell’ambito dei quali la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

Art.  3
Le finalità dell’Associazione sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l’organizzazione di attività sportiva aperta a tutti, l’impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva. L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive svolte dal CSI e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri soci.
Potrà altresì utilizzare spazi ed impianti della parrocchia di San Pier Giuliano Eymard e di terzi, tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.
L’Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa

Art. 4
L’Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati

Titolo II
SOCI

Art. 5
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

I soci si distinguono in
a) atleti, coloro che praticano attività sportiva
b) dirigenti e tecnici, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione
c) sostenitori, coloro che condividono le finalità e i principi ispiratori dell’Associazione

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi, ma i soci di cui ai punti a) e b) sono tenuti a iscriversi all’Oratorio.

Art. 6
La qualifica di socio si ottiene al momento dell’ammissione all’Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all’Associazione non potrà essere temporanea.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 7
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo
I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell’Associazione in qualità di soci sostenitori, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.

Art. 8
I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del CSI e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione.
Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 9
La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione e morosità.
Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all’Associazione.
La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l’ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo.
L’espulsione è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del CSI.

Art. 10
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Titolo III
L’ASSEMBLEA

Art. 11
Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente.

Art. 12
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. È convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l’Associazione si prefigge. È comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 13
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 14
Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 15
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall’art. 16, comma 2

Art. 16
L’Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto; elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.
Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Titolo IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 17
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri. Tutti i componenti durano in carica 2 anni e possono essere rieletti.
Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formare il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro tempore della parrocchia di San Pier Giuliano Eymard o del vicario parrocchiale o direttore dell’oratorio a ciò delegato, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell’Associazione e al miglior inserimento dell’esperienza sportiva nelle attività pastorali.

Art. 18
Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo: a) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il parroco della parrocchia di San Pier Giuliano Eymard o il vicario parrocchiale o il direttore dell’oratorio a ciò delegato, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali; b) fissare la data dell’assemblea annuale; c) redigere il rendiconto; d)predisporre la relazione dell’attività svolta; e) deliberare sulla scelta dei tecnici; f) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l’Associazione si avvale per le proprie attività; g) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Associazione.

Art. 19
IL Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo.
Nell’ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti ed un Tesoriere.

Art. 20
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Art. 21
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno ovvero ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario.
Le cariche direttive sono a titolo gratuito.
I consiglieri non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive che partecipano con proprie squadre in identiche discipline agonistiche.

Titolo V
IL PATRIMONIO

Art. 22
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall’Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 23
L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.
Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci, e trasmesso alla parrocchia.

Art. 24
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall’Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall’art. 16, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall’Assemblea dei soci, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VI
NORME FINALI

Art. 25
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del CSI e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, nonché alle norme dell’ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

Milano, 25 giugno 2002